Cambio d’uso con opere in zona agricola
Il TAR Veneto ha affermato che, in linea generale, l’intervento di modifica di destinazione d’uso con opere è qualificabile come intervento di restauro o risanamento conservativo (cfr. art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001), dunque esso potrebbe ascriversi agli interventi “sempre consentiti” in zona agricola anche senza che sia presentato piano aziendale, ai sensi dell’art. 44, co. 5 l.r. Veneto 11/2004.
Tuttavia, se detto intervento determina anche il superamento della volumetria residenziale massima ammissibile in zona agricola, è necessario redigere il piano aziendale e sottoporre il progetto anche al parere di AVEPA, per ottenere la verifica dei requisiti soggettivi e l’analisi di quelli oggettivi previsti dall’art. 44, co. 2-4 l.r. cit.
Post di Daniele Iselle
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Cito l’articolo in zona agricola delle nto di un comune:
a) Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 3 del D.P.R. 6
giugno 2001 n° 380 e s.m.i., nonché l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite
massimo di m3 800, comprensivi dell’esistente purché architettonicamente coerenti con i
caratteri tipologici e formali dell’edilizia rurale locale.
L’ampliamento fino ad 800 m3 va riferito all’organismo edilizio, inteso come l’insieme
dei corpi edilizi anche separati pertinenti alla singola casa di abitazione, e dovrà essere
realizzato in aderenza al fabbricato o in adiacenza all’eventuale edificato esistente ovvero
mediante cambio d’uso.
Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento potranno consentire il ricavo di una
sola ulteriore unità abitativa;
PER CUI IL CAMBIO D’USO è’ SEMPRE AMMESSO FINO A 800mc
Per capire : rimane in vigore l. art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001, dopo l’entrata in vigore della lr n. 19/2021, che come dice qualcuno, la regione ha finalmente dato attuazione all’art. 10 del dpr 380/2001-???
Non è possibile che il tar non sappia che è in vigore la lr n. 19-2021 art. 5 sui cambi d’uso-
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