Quale differenza c’è tra l’ordinario annullamento d’ufficio e i poteri inibitori della SCIA edilizia?
Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione in materia.
I poteri inibitori della SCIA edilizia di cui all’art. 19, co. 4 l. 241/1990, a differenza del modello generale di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. cit., non incidono su un precedente provvedimento amministrativo e, anzi, avviano un procedimento di primo grado.
Il potere di autotutela ordinario è squisitamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico; di fronte all’istanza di autotutela del privato, la P.A. non ha nemmeno l’obbligo di avviare il procedimento, ove non lo ritenga opportuno (cd. silenzio non significativo).
Invece, l’inibitoria della SCIA edilizia implica un connaturale obbligo di attivarsi e di rispondere, in senso affermativo o negativo, sicché la discrezionalità risulta piuttosto relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 21-nonies l. cit. (cd. autotutela doverosa). Ciò si deve alla disciplina del regime delle tutele accordate al terzo controinteressato in via giurisdizionale.
Nella comparazione degli interessi coinvolti dalla SCIA edilizia, l’intervento repressivo si impone ogniqualvolta risulti chiaro lo sconfinamento rispetto all’ambito definitorio del titolo utilizzato, sicché l’opera sia da considerare sine titulo.
Post di Daniele Iselle
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