Comune di Spinea & Italiaius: Quando un intervento edilizio si qualifica come ristrutturazione e quando come nuova costruzione – Seminario online giovedì 30 marzo 2023 10.30 – 13.30
Seminario online organizzato dal Comune di Spinea e da Italiaius - giovedì 30 marzo 2023, ore 10.30 – 13.30
Quando un intervento edilizio si qualifica come ristrutturazione e quando come nuova costruzione: differenze, distanze, onerosità, ecc.
La ristrutturazione nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
La ristrutturazione nelle zone agricole.
Relatori:
Avv. Stefano Bigolaro, Avv. Domenico Chinello, Avv. Dario Meneguzzo, Avv. Alessandro Veronese
Coordinatore scientifico Arch. Fiorenza Dal Zotto
La partecipazione è gratuita, non richiede iscrizione e l’accesso avverrà dal sito di Italiaius, tramite un link dedicato, pubblicato la mattina del seminario.
Se qualcuno desidera proporre questioni da esaminare, può anticiparle per email all'architetto Dal Zotto: Fiorenza.DalZotto@comune.spinea.ve.it
Buongiorno, vorrei partecipare al corso, dove trovo il link per il collegamento?
Il link verrà pubblicato su Italiaius verso le 10.15 di questa mattina
Si grazie , spunto molto interssante quello della ristrutturazione in fascia di rispetto, grazie
Se si poteva parlare anche delle ristrutturazioni in fasce di rispetto in generale, e se l avere indicato nelle norme tecniche operative del PI , ante modifica artt 3 e 10 del 380/2001, si possa fare la demo/ ricostruzione , visto il richiamo all art 3 c.1 let. c, che prima non permetteva la demolizione(esempio in zona agricola)
MI chiedo . L’avere abrogato l’articolo 10 della legge regionale n. 14/2009 ( lr n. 19 del 29 luglio 2022, art. 5) che riguardava la ristrutturazione edilizia, e permetteva di definire ristrutturazione la parte esistente e relativa anche al mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti alla demolizione e ricostruzione; oggi invece una volta superata la soglia della ristrutturazione, deve sempre essere considerato di nuova costruzione l’intero intervento, anche in relazione alle distanze legali???.
NOTA-
La risposta si potrebbe rinvenire nel termine specifico “modifica” usato dal legislatore, sia all’art. 3 che all’art 10 del dpr 380/2001, il termine modifica è certamente diverso dal termine ”aumento”, perché altrimenti verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione- Però il legislatore ha inserito ora anche il termine “incrementi di volumetria”, e farla rientrare nella ristrutturazione.
In generale gli interventi tipo la sopraelevazione, non può essere qualificata come ristrutturazione edilizia perché aggiunge dei volumi ad un immobile preesistente e pertanto necessita di permesso di costruire con conseguente sanzione ripristinatoria e non pecuniaria.
A questa domanda risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 2466/2023 dello scorso 8 marzo, interessante perché consente di chiarire ancora una volta la differenza che intercorre, in termini urbanistico-edilizi, tra ristrutturazione e nuova costruzione, con tutte le diverse conseguenze in caso di abuso.
In teoria sarebbe anche semplice: la ristrutturazioni rientra nell alveo della sola ” modifica ” dei parametri stereometrici, nel mentre se ce “aumento” sarebbe nuova costruzione…fatti salvi i casi di ristrutturazione previsti all art 3, degli aumenti volti alla riqualificazione energetica… Ma comunque è molto più complesso il discorso, anche nel caso di sanatoria per la doppia conformità se farla rientrare nell art 36 c. 2 oppure 37 c.4 del 380
grazie delle segnalazioni molto interessanti, li inserisco subito tra le cose da approfindire, grazie del contributo. Fiorenza Dal Zotto
Architetto era importante capire visto le modifiche agli artt, 3 e 10 del Dpr 380/2001, se ora tali interventi rientrano in caso di sanatoria nell’art. 33 (L) – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità…., e non più nell’art. 34- grazie
Per essere qualificati come tali gli interventi di ristrutturazione devono sempre mantenere traccia dell’edificio esistente. Anche a fronte di operazioni di demolizione e ricostruzione degli edifici originari. È la precisazione che arriva dalla Cassazione, con la sentenza n. 1669/2023 pubblicata il 18 gennaio. Un chiarimento importante (e destinato a far discutere) rispetto alle novità normative susseguitesi negli ultimi anni su questo tema, sempre con l’obiettivo di allargare il perimetro degli interventi qualificabili come ristrutturazioni rispetto alle nuove costruzioni.
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