Come funziona il silenzio-assenso tra PP.AA. nel procedimento di autorizzazione paesaggistica?
Il TAR Salerno, in merito all’applicabilità del meccanismo del silenzio-assenso tra PP.AA. ex art. 17-bis l. 241/1990 nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, ha ravvisato ben tre orientamenti giurisprudenziali:
- il primo (cui il TAR aderisce) esclude l’applicabilità dell’art. 17-bis cit., considerando il rapporto tra Regione (o Ente locale) e Soprintendenza come una co-gestione non della fase decisoria, bensì di quella istruttoria. Pertanto, il parere reso tardivamente dalla Soprintendenza non è inefficace, ma non vincola la P.A. procedente, la quale dovrà tenerne conto, valutando motivatamente ed in concreto anche gli aspetti paesaggistici;
- il secondo conferma di non poter applicare la norma, ritenendo che in caso di silenzio della Soprintendenza l’Ente territoriale debba provvedere comunque. In linea generale, quest’ultimo dovrà confermare la proposta originaria oppure, in caso di ripensamento, formulare una nuova proposta alla Soprintendenza stessa;
- il terzo ammette l’applicazione dell’art. 17-bis cit. e, quindi, la formazione di un silenzio-assenso in caso di inerzia della Soprintendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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