Decadenza del Permesso di Costruire per “ius superveniens”
Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione dell’art. 15, co. 4 d.P.R. 380/2001, secondo cui il PdC decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, ivi compresi i vincoli paesaggistici ed ambientali, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio.
Non rileva l’eventuale non imputabilità al privato del mancato inizio lavori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Diversamente dalla proroga dei termini, il rinnovo della concessione implica il rilascio di un nuovo ed autonomo titolo, subordinato ad una nuova ed autonoma verifica dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, in tal modo presupponendo la sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo abilitativo.
Non si capisce la novità del TAR Palermo quale sia nell’applicazione del c. 4 – visto che si è sempre applicato in questo modo il c. 4 , rispetto al c.2 .; anche se certi Avvocati sostengono che per applicare il c. 2 bisogna che non ci sia nel frattempo una norma contrastate- IO RIPETO: il c. 4 è un completamento opere /rinnovo – per cui deve sottostare alle norme al momento del rinnovo
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