L’alloggio del custode
Il TAR Veneto ha menzionato la disciplina applicabile al cd. alloggio del custode, ove vi è un’unità immobiliare destinata ad abitazione la quale, in deroga allo strumento urbanistico, viene ammessa in una Z.T.O. di tipo produttivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nelle Norme del Pi in genere si trova questo comma:
f) residenza del custode o del gestore, nei limiti di un alloggio per azienda, per un volume massimo di m³ 500 per ciascuna attività produttiva o di commercio all’ingrosso che raggiunga una s.l.p. di almeno m² 500; l’abitazione dovrà costituire un unico corpo con l’edificio produttivo. Il titolo edilizio per detti alloggi è subordinato all’istituzione di un vincolo di pertinenzialità alla corrispondente attività, mediante scrittura pubblica;
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