Le medie strutture all’interno dei parchi commerciali
Con la sentenza n. 981 del 24 luglio 2013, la Terza Sezione del TAR Veneto affronta varie questioni relative alla proroga del termine di attivazione delle strutture di vendita, con particolare riguardo alle medie strutture all’interno dei parchi commerciali.
Segnaliamo, innanzitutto il seguente passaggio, dove viene analizzato l’art. 2 della legge regionale n° 42 del 2012, norma di interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale n° 15 del 2004; quest’ultimo “si interpreta nel senso che agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, ubicate all’interno dei parchi commerciali oggetto di ricognizione ai sensi del comma 7 dell’art. 10 della legge regionale n° 15 del 2004, si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 del d. lgs. n° 114 del 1998.”
“Dunque”, afferma il TAR, “per effetto dell’art. 2 della legge regionale n° 42 del 2012, l’art. 22 del d. Lgs. n° 114 del 1998 si applica anche alle medie strutture di vendita comprese in un parco commerciale. In tal caso non si applica più l’art. 23 della legge regionale n° 15 del 2004, che prevede una disciplina della proroga più restrittiva rispetto all’art. 22 del d. lgs. n° 114 del 1998, nel senso di richiedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno. (…) La ratio della legge n° 42 del 2004 è quella di evitare una disparità di disciplina tra medie strutture di vendita ubicate all’interno di parchi commerciali e le medie strutture di vendita non ubicate all’interno di parchi commerciali.” Il TAR avverte tuttavia che: “La ratio non è invece quella di offrire maggiori libertà di prorogare i termini di attivazione degli esercizi commerciali connessi al rilascio dei provvedimenti autorizzativi. Quanto sopra risulta evidente, considerando che il settimo comma dell’art. 18 della legge regionale n° 50 del 2012 (in vigore dal 1 Gennaio 2013) stabilisce che le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell’autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato da presentarsi entro il predetto termine. Dunque con la legge regionale n° 50 del 2012 è stata posta una disciplina più restrittiva (in relazione alla determinazione del periodo massimo di proroga ed alla possibilità di prorogare per una sola volta) alle proroghe rispetto a quella posta dall’art. 22 del d. Lgs. n° 114 del 1998, confermando con ciò che l’intento della legge n° 42 del 2012 non era quello di andare nella direzione di una maggiore possibilità di concessione delle proroghe, ma invece quello di evitare la sopra richiamata disparità di disciplina tra medie strutture di vendita ubicate all’interno di parchi commerciali e le medie strutture di vendita non ubicate all’interno di parchi commerciali.”
Nel caso di specie ha trovato applicazione, ratione temporis, la legge regionale n° 42 del 2012 (entrata in vigore il 17 Novembre 2012 e abrogata dall’art. 30 comma 1 lettera g) della legge regionale n° 50 del 2012, con effetto dal 1 Gennaio 2013).
In particolare è stato avviato un procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n° 42 del 2012, che stabilisce che i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l’autorizzazione commerciale relativa alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n° 42 del 2012, attivati precedentemente all’entrata in vigore della legge stessa, sono riesaminati ad istanza di parte, tenuto conto degli articoli 1, 2 e 3 della legge stessa.
L’interessata invocava l’art. 2 della L. 42 , il quale consentiva – fino all’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 dell’art. 18 della L. 50 del 2012 sui nuovi termini di attivazione - ulteriori proroghe senza una rigida predeterminazione del periodo di proroga, purché fosse fornita una rigorosa dimostrazione della necessità della proroga.
Il TAR ha ritenuto illegittima la proroga concessa dal Comune, in primis, per avere disatteso due sentenze del Consiglio di Stato, le quali avevano specificamente ritenuto illegittima una precedente proroga dell’attivazione delle medie strutture di vendita in quanto non sussistevano i presupposti di necessità per la concessione della proroga.
In secundis, per carenza di potere, avendo il Comune accordato la proroga dopo che era scaduta l’autorizzazione commerciale; scrive il TAR: “Gli artt. 2 e 5 della legge regionale n° 42 del 2012 consentono all’amministrazione di riesaminare i procedimenti amministrativi “attivati” che riguardano la proroga delle autorizzazioni commerciali, ma non introducono una deroga al principio, riconosciuto dalla costante giurisprudenza per quanto attiene alla disciplina del termine di attivazione di un’iniziativa commerciale od edilizia autorizzata, secondo cui la richiesta di proroga del termine deve essere presentata prima della scadenza del termine originario (così Consiglio di Stato IV n° 360 del 2013). Tale principio non è derogato né dall’art. 22 del d. lgs. n° 114 del 1998 né dalla legge regionale n° 42 del 2012. Infatti la possibilità di prorogare i termini di attivazione degli interventi edilizi e commerciali autorizzati, successivamente alla loro scadenza, metterebbe in pericolo l’attuazione della programmazione commerciale ed urbanistica e pregiudicherebbe il necessario ordine disciplinatorio degli interventi.”
Rileva infine il TAR che il provvedimento impugnato “è altresì illegittimo per violazione dell’art. 7 della legge n° 241 del 1990”. La violazione discende dal fatto che, dalla data di comunicazione alla ricorrente di avvio del procedimento alla data di adozione del provvedimento di proroga fossero trascorsi soltanto nove giorni, vale a dire un termine ritenuto non congruo affinché la ricorrente fosse messa in condizione di partecipare al procedimento (“ (…) il collegio reputa che di norma il termine congruo può essere definito quello avente la durata di quindici giorni (un’indicazione normativa può trarsi sotto tale profilo dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. n° 184 del 2006), termine che nel caso di specie non è stato rispettato.”)
avv. Marta Bassanese
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