Efficacia probante degli atti e documenti ai fini dello stato legittimo di un immobile
Il TAR Napoli si è occupato della diversa efficacia dei vari documenti ai fini della prova dello stato legittimo di un immobile ante 1967.
L’art. 9-bis, co. 1-bis, II periodo d.P.R. 380/2001 indica in primo luogo le “informazioni catastali di primo impianto” e poi menziona gli “altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato”.
Ciò implica una “gerarchia” dell’utilità probatoria ricollegabile a ciascuna tipologia, ragion per cui il ricorso agli altri atti pubblici o privati costituisce in qualche modo l’extrema ratio, cui si deve accedere in mancanza di altre, più significative tipologie di documenti, fermo restando che tutte le tipologie possono concorrere, se disponibili, alla formazione della prova dello stato legittimo dell’immobile: ad esempio, le riprese fotografiche e gli estratti cartografici non precludono, né rendono superflua, la presentazione anche di documenti di archivio e altri atti pubblici o privati.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Nella pratica ci sono pure casi limiti: licenze / nulla osta rilasciate prima del 67′ anche se nel comune non c era nessun regolamento che prevedeva questo; in fase di condono dell’85’, il tecnico del comune interpellato nel merito, se si doveva presentare il condono per opere realizzate in ” difformità” a tale licenza, diceva di NO in quanto il titolo iniziale non serviva-* si parla sempre di opere ante 67″, con titolo anche dei primi anni 60″- a quanto pare c era confusione con una norma sotto l’aspetto sanitario, e si riteneva di rilasciare l’autorizzazioe / nulla osta-
Premesso che immagino si parli di immobili realizzati in un ‘epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, ammesso che sarebbe anche “facile” risalire alla costruzione originaria, è sempre difficile stabilire gli interventi successivi che hanno abilitato interventi parziali. Nel senso che se non si aveva obbligo di acquisire il titolo iniziale, si possono avere fatto opere anche dopo il 67′ e accatastati tutti in una volta e dichiarati anti 67′- Nel mentre se il primo accatastamento costituisce prova, come se fosse titolo abilitativo, allora si ha una data certa, ma questo non sempre vero, io posso avere accatastato il mio immobile nel 65′ e poi fatto opere anche nel 66′, senza averli accatastati, questo non vuol dire che li ho completati dopo il 1 settembre 67’-
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