Il concetto di ristrutturazione edilizia e le leggi regionali venete

08 Ago 2022
8 Agosto 2022

La Direzione Pianificazione Territoriale | UO Urbanistica PO Osservatorio della Pianificazione Territoriale informa che nel BUR n. 93 del 3 agosto 2022 è stata pubblicata la legge regionale n. 19 del 29 luglio 2022 - Adeguamento ordinamentale 2022 - che al Capo III introduce alcune modifiche alle norme in materia di governo del territorio.

In particolare:

  • L’articolo 5 abroga l’articolo 10 della legge regionale n. 14/2009 (c.d. “piano casa) riguardante la ristrutturazione edilizia. Tale norma è di fatto superata dalle innovazioni introdotte a livello statale, in senso ampliativo del concetto di ristrutturazione edilizia e relative anche al mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti alla demolizione e ricostruzione di edifici (consentendo altresì che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possano essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito).
  • L’articolo 6 abroga l’articolo 11 della legge regionale n. 32/2013 (c.d. “piano casa ter”) trattandosi di norma di novellazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 14/2009 di cui è disposta l’abrogazione nell’articolo precedente.
  • L’articolo 7 interviene sull’articolo 45 octies della legge regionale n. 11/2004 apportando alcune modifiche alla disciplina relativa alla composizione e al funzionamento Commissione Regionale del Paesaggio per adeguarla ai mutamenti nel frattempo intervenuti.

Le suddette modifiche, così come tutta la legge, entrano in vigore il 4 agosto 2022.

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/dettaglio-news?articleId=13636053&fbclid=IwAR2NCMXEUIl9p9JyDGTWwCgkVDuAwOAyK9f2xfcsTvxfPZsnCnTuFiLNus8

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3 replies
  1. Anonimo says:

    Parte degli interpreti ritenevano già che l’art. 10 l.r. cit. era divenuto incompatibile con l’art. 3, lett. d) T.U. edilizia e, pertanto, doveva considerarsi implicitamente abrogato.

    Tuttavia, bisognava dare atto del contenuto della circolare regionale, n. 1/2021, che recita: “L’altra norma della legge regionale n. 14/2009 di cui l’articolo 19 non disponeva l’abrogazione è, come sopra anticipato, l’articolo 10 riguardante la ristrutturazione edilizia.

    In sostanza hanno rimediato ad un errore-

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  2. Anonimo says:

    La sentenza n. 192/2022 della Consulta ribadisce il criterio di prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli strumenti urbanistici

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  3. Anonimo says:

    Se hanno abrogato l’art. 10 vuol dire che era ancora applicabile – anche se vale il principio che una legge decade con l’entrata in vigore di un altra legge di rango superiore. per cui di fatto era già inapplicabile- anche se qua dentro alcuni avvocati dicevano di no-

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