Sulle aree bianche
Il T.A.R. Veneto, dopo aver elencato le tre differenti ipotesi di “zone bianche”, si sofferma sulla differente disciplina prevista, per le zone agricole, dall’art. 48 della l.r. Veneto n. 11/2004 - che presuppone la decadenza del P.I. - e dall’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 – che si applica invece alle “zone bianche” scricto sensu intese -.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Scusi Avvocato, volevo capire se sono diverse da quelle di cui:
all’Art. 33. Aree non pianificate
1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 18, comma 7.
2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!