Il Consiglio di Stato sul DM 1444/68 e la legislazione regionale veneta
Una sentenza del Consiglio di Stato si occupa del DM 1444 del 1968, affermando che: 1) l’art. 8 del D.M. 1444/1968 va interpretato nel senso che gli edifici “preesistenti e circostanti” sono quelli con esso confinanti; 2) la giurisprudenza formatasi sulla norma dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 esclude infatti che gli elementi decorativi vadano conteggiati ai fini del rispetto delle distanze, dato che non servono ad estendere e ad ampliare la consistenza del fabbricato; 3) la norma della regione Veneto (la l.r. n. 4 del 16 marzo 2015) non appare incostituzionale, perchè è stata emanata in attuazione dell’art. 2 bis del T.U. 380/2001, che in generale consente alle Regioni stesse di emanare disposizioni derogatorie al D.M. 1444/1968, senza particolari limiti.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Qui bisogna spiegarla bene, altrimenti non si capisce- non si riferisce alla parte dell’art. 8 della LR n. 4/2015, che era stata dichiarata incostituzionale-
Mi pare che il Consiglio segua la sentenza del TAR Veneto che sottolineava che la deroga alla distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 8, co. 4-bis della l. R.V. n. 4/2015 (introdotto dalla l. R.V. n. 30/2016) è costituzionalmente legittima, in quanto prevista in attuazione dell’art. 2-bis T.U. Edilizia. Tale norma, lo si ricorda, prevede espressamente la possibilità per le Regioni di derogare al d.m. n. 1444/1968.
cit. Post- Avv. Piola del 03-03-2021-
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