Il diniego della S.C.I.A. non necessità del c.d. preavviso di rigetto

27 Mar 2014
27 Marzo 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 20 marzo 2014 n. 379, chiarisce che la L. R. Veneto sul turismo, ovvero la L. R. 14.06.2013 n. 11 considera attività ricettiva extralberghiere anche l’esercizio di affittacamere (cfr. art. 27) e che, per quanto concerne la S.C.I.A. per lo svolgimento di questa attività, il Comune che intende inibire tale atto privato deve porre in essere solo la comunicazioni di avvio del provvedimento e non quella dei motivi ostativi atteso che: “Non è fondata la censura di tardività del provvedimento inibitorio impugnato, in quanto, a prescindere dall’esame della questione se la falsa dichiarazione di parte ricorrente sulla conformità dell’intervento alle norme urbanistiche possa consentire all’amministrazione l’inibizione senza limiti di tempo, in ogni caso alla parte ricorrente è pervenuta nei termini previsti dall’art. 19 della legge n° 241 del 1990 la comunicazione di avvio del procedimento.

Con la comunicazione di avvio del procedimento l’amministrazione, pur riservandosi di adottare un successivo provvedimento definitivo in seguito alle controdeduzioni, ha già comunicato al privato che l’attività non può essere intrapresa e dunque a partire dalla conoscenza di tale comunicazione di avvio del procedimento si determina in capo al privato la consapevolezza che l’attività intrapresa è illecita e che dunque non può essere svolta.

Il privato è stato dunque tempestivamente messo nelle condizioni di cessare l’attività che viene esercitata in proprio e non per effetto di un provvedimento amministrativo.

Né si può configurare in capo all’amministrazione l’obbligo di comunicare il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n° 241 del 1990, non essendo quella del privato un’istanza, ma appunto la comunicazione di un’attività che viene iniziata ed esercitata in proprio.

Dunque il provvedimento impugnato è dovuto e vincolato e non sussistono i lamentati profili di eccesso di potere”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 379 del 2014

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