La violazione del regolamento sulle adunanze consiliari da sola non configura il pubblico interesse necessario per annullare in autotutela la deliberazione illegittima
Il TAR Veneto si è occupato di un caso nel quale è stata annullata dal Comune in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies e 21-octies L. 241/90, una deliberazione consiliare per violazione di legge e del regolamento comunale per la disciplina della adunanze consiliari, con specifico riguardo all’art. 6, ultimo comma, in quanto l’argomento (ratifica di un accordo di programma) poi votato non era più compreso fra quelli posti all’ordine del giorno, stante l’approvazione, nella medesima seduta, della mozione d’ordine che aveva espunto detto argomento da quelli da trattare da parte del Consiglio. Il TAR ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto non considerato dal Comune l'interesse pubblico all'annullamento.
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