Le controversie relative agli obblighi derivanti da un accordo di programma spettano al G.A.
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 19 marzo 2014 n. 350, evidenzia che le controversie collegate agli obblighi derivanti dall’accordo di programma ex art. 32 della L. R. Veneto n. 35/2001 – secondo cui: “1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23, per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti” – spettano all’Autorità Giudiziaria Amministrativa atteso che: “in via preliminare che è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti da un accordo di programma (nella specie, ai sensi dell’art. 32 della LR n. 35/2001) stipulato tra la Regione ed un Comune volto a disciplinare la concessione di un contributo, trattandosi di atto che rientra tra gli accordi previsti dall’art. 133, I comma, lett. a), n. 2 del DLgs n. 104/2010 e dall'art. 11, u.c. della legge n. 241/1990 (che, appunto, devolvono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stipulati dalla P.A. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo e, comunque, “gli accordi fra pubbliche amministrazioni”): nè osta a tale devoluzione la congiunta proposizione della domanda di adempimento dell'accordo e/o di condanna al risarcimento dei danni o di indennizzo, in quanto la questione non attiene all'ambito della giurisdizione, ma solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo (cfr. SS.UU. ord. 9.3.2012 n. 3689; CdS, IV, 22.8.2011 n. 4795)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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