Il preavviso di rigetto ex art 10 bis L. 241/90 non si applica alla SCIA

01 Lug 2014
1 Luglio 2014

Lo conferma la sentenza del TAR Veneto n.  875 del 2014.

Si legge nella sentenza: "Premesso che con SCIA del 26.2.2014, presentata ai sensi dell’art. 87-bis del D.lgs. 259/2003, la società istante ha inteso comunicare all’amministrazione comunale la volontà di installare su un impianto già esistente (in via Piraghetto, Mestre) una stazione radiobase per conto del gestore WIND; che con il provvedimento impugnato, il Comune ha diffidato l’esecuzione dei lavori segnalati in quanto l’impianto non avrebbe  osservato le distanze dai confini e dai fabbricati, così come previste dall’art. 50 del Regolamento edilizio comunale; che, inoltre, come osservato nel medesimo atto, non risulta fornita la prova dell’avvenuta richiesta di parere all’ARPAV; ritenuto che, per quanto riguarda il primo motivo, con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 10-bis della legge 241/90, la censura sia destituita di fondamento attesa la particolare natura della SCIA; invero, come già ritenuto con riguardo alla DIA, con tale mezzo si persegue l’obiettivo di assicurare una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni, così come previsto anche dall’art. 87- bis) dalla presentazione della segnalazione; proprio in considerazione della peculiare natura dell’istituto, nell’ipotesi in cui l’amministrazione assuma l’atto di diffida ad eseguire l’intervento segnalato, a tale diffida-ordine non si applica l'istituto del c.d. preavviso di rigetto (non trattandosi di rigetto in senso proprio). L'istituto del preavviso di rigetto trova infatti applicazione solo nell'ipotesi di adozione di un provvedimento negativo sull'istanza (di provvedimento positivo) presentata dal privato e non nel caso di presentazione di denunzia di inizio di attività e successivo ordine o diffida a non iniziare i lavori. Pertanto, è inapplicabile alla Dia (di cui al D.P.R. n. 380 del 2001) e quindi , per le medesime ragioni, anche alla SCIA, l'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, atteso altresì che l'onere del preavviso di diniego è incompatibile con il termine ristretto entro il quale l'amministrazione deve provvedere, non essendo fra l'altro previste parentesi procedimentali produttive di sospensione del termine stesso".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 875 del 2014

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