Il rinnovo del permesso di costruire comporta il pagamento di un nuovo contributo di costruzione?

29 Gen 2014
29 Gennaio 2014

La risposta è positiva (perchè non si tratta della proroga di un titolo già esistente), ma con qualche precisazione:

1) questo non significa  che il richiedente perda il contributo versato in precedenza;

2) il contributo per il rinnovo si calcola con le tabelle vigenti al momento del rinnovo.

Dalla somma risultante dall’applicazione delle tabelle vigenti al momento della richiesta del rinnovo, va sottratto l’importo già pagato, in relazione alle opere che non si sono realizzate e di cui il privato ha diritto di chiedere il rimborso all’Amministrazione. Di conseguenza, l’Amministrazione dovrebbe compensare questa somma con quella risultante dall’applicazione della tabelle di cui supra. Questo vale anche per il costo di costruzione.

Ovviamente, se con il rinnovo del Permesso di Costruire venissero previsti degli ulteriori opere, per queste è dovuto ex se il pagamento del costo di costruzione, salvo detrarre l’importo già pagato per le opere non realizzate.

A tal fine il T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, nelle sentenza del 31.01.2011, n. 188 ha deciso che: “II. Sull’an della pretesa del ricorrente va osservato quanto segue.

Il contributo di costruzione è il corrispettivo del diritto di costruire e quando il diritto di costruire non è esercitato viene meno il titolo in forza del quale il Comune ha incassato il contributo di costruzione. Questo principio vale anche quando il titolo edilizio è stato utilizzato soltanto in parte, nel qual caso esso viene meno pro quota (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, sentenza n. 728 del 24/03/2010: il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato soltanto parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pure sotto profili differenti, all'oggetto della costruzione. L'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie consentite da un permesso di costruire comporta dunque il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata).

Il ragionamento del Comune - secondo cui occorre pagare tutto ciò che è dovuto per la nuova concessione senza stornare il pregresso di cui al limite verrà chiesto il rimborso -, al di là del fatto che il rimborso è stato chiesto e non ottenuto, non può reggere perché la seconda concessione, rilasciata dal Comune ai ricorrenti sullo stesso edificio del titolo precedente e per completare i lavori rimasti in sospeso a seguito dell’abbandono di quel titolo edilizio, è di rinnovo della concessione.

L’argomento della unicità del titolo è stata quindi valutata anche dal Comune e risolta in senso positivo. Nel momento in cui si ragiona in termini di titolo unico tra concessione del 1994 e concessione del 1998 non si può far pagare il contributo di costruzione due volte, e doveva quindi stornarsi per sottrazione quanto pagato dai ricorrenti in occasione della prima concessione.

II. Sul quantum della pretesa del ricorrente.

Della somma originariamente chiesta dal Comune (lire 8.057.423) almeno 302.850 lire erano dovute, perché nella concessione rinnovata erano stati aggiunti lavori ulteriori che contribuivano ad aumentare l’importo del contributo e che non erano assorbiti dal pagamento precedente.

Lo stesso ricorrente riconosce la circostanza nella memoria conclusiva, rettificando parzialmente la somma richiesta.

Ne consegue che il Comune deve essere condannato alla restituzione di soli 7.754.573 lire”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Brescia n. 188 del 2011

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