Il TAR ribadisce che la misura minima del costo di costruzione è il 5%
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 16 luglio 2014 n. 1035 conferma quanto già sostenuto dal Collegio nelle sentenze n.n. 181 e 189 del 2011, ovvero che l’art. 16, c. 9 del D.P.R. n. 380/2001, in assenza di un intervento della Regione Veneto, deve essere interpretato nel senso di fissare la misura minima del costo di costruzione al 5%.
Alla luce di ciò “il Collegio ritiene di poter condividere e confermare quanto già ritenuto in occasione delle pronunce citate negli atti dell’amministrazione e che sono state poste alla base della stessa delibera di Giunta che ha ritenuto di dover adeguare la percentuale per il costo di costruzione, portandola al 5%.
Tale interpretazione della norma di cui all’art. 16, comma 9, trova infatti la sua giustificazione nella necessità di assicurare l’uniformità di trattamento, a prescindere dall’avvenuto intervento regionale, onde omogeneizzare in ambito nazionale i parametri in base ai quali computare le somme dovute per il costo di costruzione, per cui legittimamente il Comune è intervenuto in autotutela, senza necessità di una previa comunicazione, trattandosi di atto dovuto e trovando quindi applicazione il disposto di cui all’art. 21-octies della legge 241/90;
Non risulta neppure invocabile il principio dell’affidamento, tenuto conto del fatto che in materia vige il termine prescrizionale di dieci anni, che vale non soltanto a favore del titolare del permesso di costruire – come termine entro cui le pretese dell’amministrazione devono essere fatte valere – ma anche a favore dell’amministrazione – come termine per agire anche in autotutela, onde porre rimedio ad eventuali errori, come quello riscontrato nel caso di specie”.
Dott. Matteo Acquasaliente
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