Come non si progetta una strada
Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 1124 del 2014: "3. Ciò premesso è possibile accogliere proprio il motivo di cui al sub “B”di cui ai primi e secondi motivi aggiunti, ritenendo fondate le relative censure.
3.1 Dall’esame della documentazione in atti risulta evidente il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione costituita e, ciò, laddove si consideri che con la delibera del 2012 l’Amministrazione comunale ha addirittura ridotto le misure della carreggiata in origine previste e, ciò, malgrado le osservazioni poste in essere che avevano rilevato come il tracciato incidesse sui fondi dei ricorrenti e a distanza di pochi centimetri dall’abitazione di questi ultimi, circostanze queste ultime peraltro facilmente evincibili dal materiale fotografico allegato al ricorso.
3.2 Non solo è del tutto evidente l’inutilizzabilità di una strada larga 4,70 metri quale circonvallazione, o come alternativa al traffico turistico e, in ultimo come supporto alla viabilità ordinaria, ma va rilevato come la stessa destinazione prevista dall’Amministrazione comunale, così come modificata di volta in volta negli atti allegati al ricorso, conferma l’esistenza di un vizio di istruttoria e di motivazione delle delibere impugnate.
3.3 Ma anche a prescindere da detti rilievi risulta dirimente constatare la violazione delle disposizioni contenute nel DM del 05/11/2001 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”e, ciò, laddove si consideri che la strada in questione presenta una larghezza pari a 4,00 più il cordolo, per una larghezza minima prevista dalle disposizioni sopra citati pari a ml. 6,50 di sola piattaforma e per un totale di 9,50 metri.
3.4 Si è, inoltre, dimostrato come la larghezza della strada non sia sufficiente neppure per un senso unico, perché per questo tipo di modalità la normativa richiede una larghezza di almeno ml. 5,50, circostanza quest’ultima anch’essa insussistente.
3.5 Nemmeno può risultare applicabile l’art. 13 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e, ciò considerando come detta disposizione subordina la derogabilità delle disposizioni sopra previste a casi eccezionali e previa l’adozione di un’idonea motivazione del tutto insussistente nel caso di specie.
3.6 Risultano altresì, violate le disposizioni di cui al DM del 19/04/2006 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni”
e, ciò, considerando come l’art. 2 prevede che “1. le norme approvate con il presente decreto si applicano alla costruzione di nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta salva la deroga di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992. 2. La deroga di cui al comma 1, supportata da specifiche analisi di sicurezza, è ammessa previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le intersezioni che interessano le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, …”.
3.7 Nel caso di specie la perizia di parte ha evidenziato, non solo la violazione delle disposizioni sopra citate circa nella parte in cui non risulta presente una valutazione della sicurezza del tracciato, ma come nel contempo l’incrocio, tra la strada di progetto e via Calvi, risulti difficilmente praticabile per mezzi di grosse dimensioni e, nel contempo, ponga pericoli alla sicurezza stradale".
Dario Meneguzzo - avvocato
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!