Il TAR Veneto ritorna sull’esaurimento della volumetria e sulla sua possibilità di cumulo in materia di cd. “vecchio Piano Casa”
In quello che esso stesso considera un parziale revirement del proprio orientamento in materia di volumetria in ipotesi di cd. “Piano Casa”, recentemente il TAR Veneto è tornato sulla questione di cui alla propria sent. n. 513/2018 sul PRG del Comune di Mira.
Il Giudice Amministrativo ha in primo luogo ricordato i tre principii ricavabili dalla suddetta sentenza: l’impossibilità di usufruire dei benefici volumetrici di cui alla l. R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii. se prima non è stata esaurita la volumetria massima prevista dallo strumento urbanistico; l’obbligo di calcolare il bonus volumetrico su quanto già esistente, e non sul massimo volume disponibile ai sensi del PRG; e infine, l’impossibilità di usufruire sia della volumetria massima del piano, sia dei bonus del cd. Piano Casa.
In merito a tale terzo principio, quindi, il TAR ha effettuato il suddetto revirement, anche sulla base della normativa regionale entrata successivamente in vigore (ossia la l. R.V. n. 14/2019, cd. “Veneto 2050”): ha infatti dichiarato legittimo il cumulo, nel medesimo intervento edilizio, tra la volumetria massima assentibile prevista dallo strumento urbanistico e quella prevista dalla normativa sul Piano Casa.
Inoltre, il Giudice ha ribadito l’inesistenza di un contrasto con la cd. legge sul consumo del suolo (l. R.V. n. 14/2017), posta la forza derogatoria della disciplina sul Piano Casa sulla prima.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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….FORSE QUALCUNO DOVREBBE AVERRE IL CORAGGIO DI DISAPPLICARE QUELLO CHE DISPONE IL TAR QUANDO E’ PALESEMENTE ERRATO NELL’INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA NORMA…QUALCHE UTC RIFLETTA
….FORSE QALCUNO DOVREBBE AVERRE IL CORAGGIO DI DISAPLICARE QUELLO CHE DISPONE IL TAR QUANDO E’ PALESEMENTE ERRATO NELL’INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA NORMA…QUALCHE UTC RIFLETTA
Qualcuno mi sa spiegare il senso di questa parziale revirement del proprio orientamento in materia di volumetria in ipotesi di cd. “Piano Casa”, recentemente il TAR Veneto è tornato sulla questione di cui alla propria sent. n. 513/2018 sul PRG del Comune di Mira.
Avendo dichiarato legittimo il cumulo, nel medesimo intervento edilizio, tra la volumetria massima assentibile prevista dallo strumento urbanistico e quella prevista dalla normativa sul Piano Casa, per i Comuni che hanno respinto le pratiche o fatte rimodulare, che succede??? .
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