Impugnazione di un permesso di costruire emanato sulla scorta di una legge poi dichiarata incostituzionale

13 Apr 2026
13 Aprile 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nel caso di impugnazione di un permesso di costruire (PdC), il termine di decadenza decorre dall’inizio dei lavori, allorché si contesti l’an dell’edificazione; laddove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell’intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l’inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere. Chi vi ha interesse deve fornire la prova certa di un momento diverso (anticipato o successivo) della conoscenza del provvedimento abilitativo. La prova di una conoscenza anticipata, da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso, può essere data anche a mezzo di presunzioni, quale l’esposizione del cartello di cantiere contenente precise indicazioni sull’opera da realizzare.

La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e la norma di diritto cd. sostanziale (ma anche la norma processuale), dichiarata incostituzionale, cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità.

Tra i rapporti esauriti possono essere ricomprese le seguenti fattispecie: situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtĂą del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali; definitivitĂ  di provvedimenti amministrativi non piĂą impugnabili; completo esaurimento degli effetti di atti negoziali; decorso dei termini di prescrizione o decadenza di azioni.

In materia edilizia, con riferimento ad un PdC, non può qualificarsi come esaurito il rapporto allorquando il titolo edilizio non sia ancora divenuto inoppugnabile, ma anzi sia stato impugnato con rituale ricorso, ricevibile in quanto proposto nei termini decadenziali di legge.

Post di Alberto Antico – avvocato

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