Un PdC erroneamente rilasciato per l’edificazione su area parzialmente altrui
Nel caso di specie, il privato si accorgeva che il Comune aveva rilasciato al vicino un PdC per l’edificazione – poi avvenuta – di un immobile erroneamente collocato in parte sulla proprietà del primo.
A seguito di plurimi contenziosi amministrativi e civili, il Comune annullava in autotutela il PdC e ordinava la demolizione dell’intero fabbricato, anche per la parte edificata non su area altrui.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il Comune, pur non potendo ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, deve svolgere un minimo di verifiche istruttorie in presenza di elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata, senza però assumere posizioni di merito tra le parti. Restano ferme la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi ex art. 11, co. 3 d.P.R. 380/2001 e la possibilità di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, in caso di successiva emersione di difformità.
L’impossibilità di rimozione del vizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 d.P.R. 380/2001, riguarda solo vizi procedimentali astrattamente sanabili, ma non convalidabili in concreto. In presenza di vizi sostanziali, l’annullamento del titolo comporta la caducazione integrale dell’atto e rende l’opera totalmente abusiva, imponendone la demolizione senza possibilità di interventi parziali, con applicazione del regime ordinario repressivo e senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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