Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione, realizzazione, ampliamenti e ristrutturazione di edifici o locali per lavorazioni industriali. (art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008)‏

15 Mag 2014
15 Maggio 2014

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 18 aprile 2014, sono state individuate, ex articolo 67, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.

Le informazioni da trasmettere nei casi su indicati potranno essere trasmesse all'organo di vigilanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile nella presente sezione.

 L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2014.

  

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 Art. 67. (( (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). ))
((1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o  locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti
e di ristrutturazioni di quelli esistenti
, i relativi  lavori  devono essere eseguiti nel rispetto della  normativa  di  settore  e  devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle  principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma  1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni  o  delle  attestazioni presentate allo sportello unico per le attivita'  produttive  con  le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   sentita   la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuate,  secondo criteri di semplicita' e  di  comprensibilita',  le  informazioni  da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare  per  i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di  vigilanza competente per territorio  le  informazioni  loro  pervenute  con  le modalita' indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui  al  comma  1  si  applica  ai luoghi di  lavoro  ove  e'  prevista  la  presenza  di  piu'  di  tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.))
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