La Corte Costituzionale salva i “sottotetti” veneti, salvo che per il titolo edilizio necessario: talvolta serve la SCIA alternativa (o il permesso) e talvolta quella ordinaria
Con la sentenza n. 54 del 2021, pubblicata oggi, ha ritenuto conforme alla Costituzione la legge regionale del Veneto n. 51 del 2019 sui sottotetti, tranne nella parte in cui sembra sottoporre gli interventi sempre alla SCIA ordinaria, anzichè alla SCIA alternativa o a quella ordinaria, a seconda di quello che serve in base al DPR 380/2001 (vale a dire se è ristrutturazione o no).
L’Avvocatura generale dello Stato riteneva, in primo luogo, che le disposizioni dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, della legge regionale impugnata, laddove individuano limiti minimi di altezza e di superficie di illuminazione dei locali oggetto di recupero diversi da quelli stabiliti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione), e dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, fossero in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., «in quanto si discostano, senza che emerga una ragionevole giustificazione, dai parametri individuati dallo Stato» in tali decreti, strumentali alla tutela della salubrità e vivibilità degli ambienti.
Sul punto la Corte afferma che: "La disciplina regionale diretta a introdurre specifici requisiti di altezza e aeroilluminazione per la sola porzione dell’unità abitativa costituita dal recupero edilizio dei sottotetti non comporta deroga agli standard uniformi fissati dal d.m. 5 luglio 1975 in attuazione del r.d. n. 1265 del 1934, i quali nulla prescrivono riguardo a una fattispecie così specifica come quella in questione.
Ciò perché, innanzitutto, i locali oggetto delle norme regionali impugnate costituiscono solo una parte dell’unità abitativa, che deve preesistere e possedere già i prescritti requisiti di abitabilità. Inoltre, tali locali sono caratterizzati normalmente da una peculiare morfologia, tanto che la disciplina impugnata fa riferimento all’altezza media, da calcolarsi escludendo le parti del sottotetto inferiori a una certa soglia.
D’altra parte, gli interventi di recupero perseguono interessi ambientali certamente apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l’efficientamento energetico.
Evidentemente in considerazione del carattere di lex specialis della disciplina relativa ai requisiti di abitabilità dei sottotetti concernenti altezza e aeroilluminazione, non regolati a livello di legislazione statale, le leggi regionali hanno dettato da tempo proprie discipline (si veda la legge della Regione Lombardia 15 luglio 1996, n. 15, recante «Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti»; nonché la legge della RegioneVeneto 6 aprile 1999, n. 12, recante «Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi»), le quali prevedono requisiti di altezza e aeroilluminazione a tutela delle medesime esigenze di salubrità e igiene di cui si fa carico la disciplina statale, tenendo conto delle peculiarità strutturali dei locali oggetto di recupero e del loro carattere non autonomo rispetto a unità abitative già esistenti (sentenze n. 208 del 2019, n. 282 e n. 11 del 2016)".
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
S.54/2021 del 24/02/2021
Udienza Pubblica del 23/02/2021, Presidente CORAGGIO, Redattore VIGANÒ
Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 2, c. 1°, 2° e 3°, e 3 della legge della Regione Veneto 23/12/2019, n. 51.
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi - Finalità - Condizioni e limiti di applicazione.
Paesaggio - Previsione che il regolamento edilizio comunale determina le tipologie di apertura delle falde e ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio oggetto di intervento - Clausola di salvezza, con riguardo alla tutela paesaggistica, riferita agli edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 13 e 17 della legge regionale n. 11 del 2004.
Titolo abitativo e contributo di costruzione - Classificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia, soggezione al regime di segnalazione certificata di inizio di attività [SCIA].
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Atti decisi: ric. 27/2020
Buon giorno, rispondo (con ritardo, ma ho visto solo ora una delle due domande):
1. in relazione alla deroga agli indici di edificabilità, segnalo che la cosa è molto importante, direi fondamentale e infatti, appen aè stata apporvata la legge da parte della Regione, ho subito chiesto alla regione se tale principio potesse essere confermato. Ad ogni buon conto, per fare chiarezza e dare certezza (per quanto possiamo) ai richiedenti, in sede di variante urbanistica di recepimento della legge , abbiamo chiarito esplicitamente che le superfici dei sottotetti recuperate con la legge regionale non devono rispettare gli indici di edificabilità dati dallo strumento urbanistico; 2. in relazione poi al coefficiente di illuminazione, riterrei che il sedicesimo debba apllicarsi solo ai locali nei quali, in via ordinaria, è prescritto il coefficiente di 1/8 e non per gli altri. Buona giornata
Chiedo, ma il rapporto di aero illuminazione di 1/16 riguarda solo i locali adibiti ad abitazione (altezza media 2,40) , mentre per gli altri locali di servizio, altezza media 2,20 cm, non è necessaria la dimostrazione del rapporto illuminante di 1/16?
Buon giorno Arch. Dal Zotto – a suo avviso è chiaro il fatto che gli di interventi di recupero dei sottotetti non erodono volume ovvero che vanno in deroga quindi tali superfici/volumi non soggiacciono al rispetto dei parametri di edificabilità previsti dalla zona territoriale omogena (Z.T.O.) di riferimento.
Perchè non è una cosa di poco conto potere recuperare i sottotetti senza avere volume a disposizione.
grazie anticipatamente –
Sintesi: la sentenza dela corte non modifica quanto già facevamo; la norma si applica e il titolo deve rispondere ai principi dell dpr 380/201 (scia ordinaria o alternativa al pdc a seconda dei casi). L’argomentazione della sentenza della corte mi sembra molto ragionevole, anche in relazione alla questione del d.m. 1975 e delle altezze.
Concordo sulla questione igienico sanitaria, concernente la salubrità e l’abitabilità degli ambienti, visto che ora si parla di 1/16 di rapporto illuminante- contro il DM del 75′, che mio avviso si applica a prescindere- per non parlare poi dell’agibilità
Invece, a mio parere aveva senso intervenire sulla questione igienico sanitaria, concernente la salubrità e l’abitabilità degli ambienti, piuttosto che una mera formalità quale è quella del titolo abilitativo.
Concordo. Anche perchè la pronuncia di parziale incostituzionalità sul titolo abilitativo non ha portato ad alcuna “scelta” della Corte sulla SCIA alternativa, ma ha solo rinviato al Testo Unico statale e a tutti i titoli ivi previsti, secondo le regole generali, ivi compresa SCIA ordinaria o SCIA alternativa, a seconda che l’intervento si configuri all’interno della ristrutturazione leggera o della ristrutturazione pesante
Riflessione: certamente non possono dire la stessa cosa sulla L.R. n. 50/2020, in quanto non esiste la Scia alternativa a sanatoria-
In effetti il giudizio di illegittimità costituzionale non aveva forza. –
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