La DIA in sintesi

20 Nov 2014
20 Novembre 2014

Il T.A.R. Brescia si occupa del procedimento relativo alla DIA e, con una motivazione davvero sintetica, chiarisce i passaggi relativi alla formazione di questo titolo edilizio ed all’eventuale annullamento da parte dell’ente comunale.

Nella sentenza n. 1219/2014 si legge: “l’intervento edilizio per cui è causa è stato realizzato con DIA, che costituisce un atto privato, come chiarito dalla nota C.d.S. a.p. 29 luglio 2011 n°15 ed ora sancito con norma di principio dall’art. 19 comma 6 ter della l. 7 agosto 1990 n°241. A fronte di siffatto intervento il Comune può ordinare con provvedimento motivato di non procedere a realizzarlo nel breve termine dalla presentazione della DIA previsto dall’art. 23 T.U. 6 agosto 2001 n°380; quando, come nella specie abbia omesso di farlo, può agire tardivamente, solo però nei limiti in cui è esercitabile il potere di autotutela, così come previsto dalla norma, pure di principio, dell’art. 19 comma 3 l. 241/1990: così da ultimo C.d.S. sez. VI 22 settembre 2014 n°4780. L’atto impugnato va quindi qualificato come atto repressivo tardivo, intervenuto quasi dieci mesi dopo la DIA: come tale è illegittimo, così come correttamente sostenuto nel ricorso, in quanto omette di dimostrare l’esistenza di uno specifico interesse pubblico a intervenire, non riducibile al mero interesse al ripristino della legalità”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Brescia 1219 del 2014

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