La richiesta di conguaglio per l’aumento del 5% del costo di costruzione
Il TAR Veneto, a questo proposito, ha ricordato che gli atti con i quali il Comune determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 d.P.R. 380/2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge per il rilascio del PdC, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali-manifestazioni di imperio.
L’eventuale errore del Comune – il quale abbia applicato una normativa regionale illegittima ovvero abbia posto in essere un errore di calcolo – non consente di invocare la cd. tutela dell’affidamento incolpevole dell’istante, dato che il privato, da un lato, poteva accorgersi dell’errore e/o dell’illegittimità della normativa regionale usando la comune diligenza e, dall’altro lato, il Comune aveva comunque l’obbligo giuridico di applicare, ab origine, la normativa nazionale di cui al T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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