L’aumento di (almeno) il 5% del costo di costruzione

27 Ago 2024
27 Agosto 2024

Il TAR Veneto ha offerto un’interpretazione dell’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001: detta norma dispone l’immediata applicazione della percentuale minima prevista, corrispondente al 5%, mentre resta nella discrezionalità delle Regioni determinare in misura superiore detta percentuale. La suddetta disposizione, dunque, non reca alcuna disciplina transitoria, dovendo trovare immediata applicazione.

Il TAR ha ricordato che tale norma consente la richiesta di conguaglio ai Comuni che avevano liquidato un importo inferiore all’atto del rilascio del titolo.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    La regione Veneto in verità ha determinato solo nel 2015, lr n.4/2015, art.2,c.3 e con effetto retroattivo, poi norma dichiarata incostituzionale, sentenza n. 64 del 26.02.2020. Per cui ci sono ancora privati che fanno ricorso al Tar su questa questione.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC