La risalente traslazione parziale dell’edificio rispetto al progetto è variazione essenziale o parziale difformità?
Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto che ha deciso un caso nel quale la ricorrente aveva acquistato nel 2013 un fabbricato edificato nel 1971 sulla base di regolare licenza edilizia del 1970 ed assistito da regolare certificato di agibilità. In occasione di alcuni rilievi eseguiti per predisporre la pratica relativa a lavori di ristrutturazione è emerso che l’edificio è stato realizzato ab origine con una lieve traslazione dell’area di sedime, per cui la ricorrente ha richiesto al Comune parere preventivo circa la possibilità di ottenere la sanatoria. Il comune, dopo aver acquisito un parere legale in merito all’esatto inquadramento della fattispecie di illecito edilizio eseguito ed alla conseguente sanabilità e o regolarizzazione degli interventi eseguiti in difformità della licenza, ha adottato l’atto impugnato col ricorso, ordinando la demolizione delle opere difformi dalla licenza edilizia del 1970, dato che esse risultano in contrasto con la vigente normativa in merito alla distanza minima tra superfici finestrate, alla distanza tra fabbricati e alla distanza dal confine di proprietà. Ma il TAR ha ritenuto illegittimo tale provvedimento.
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