L’aumento di (almeno) il 5% del costo di costruzione
Il TAR Veneto ha offerto un’interpretazione dell’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001: detta norma dispone l’immediata applicazione della percentuale minima prevista, corrispondente al 5%, mentre resta nella discrezionalità delle Regioni determinare in misura superiore detta percentuale. La suddetta disposizione, dunque, non reca alcuna disciplina transitoria, dovendo trovare immediata applicazione.
Il TAR ha ricordato che tale norma consente la richiesta di conguaglio ai Comuni che avevano liquidato un importo inferiore all’atto del rilascio del titolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La regione Veneto in verità ha determinato solo nel 2015, lr n.4/2015, art.2,c.3 e con effetto retroattivo, poi norma dichiarata incostituzionale, sentenza n. 64 del 26.02.2020. Per cui ci sono ancora privati che fanno ricorso al Tar su questa questione.
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