La Corte Costituzionale annulla la delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179 in materia di terre e rocce da scavo

14 Ott 2014
14 Ottobre 2014

La Corte costituzionale della Repubblica italiana:

1) dichiara che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in materia di procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

2) annulla, di conseguenza, la delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, recante «Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.».

Si legge nella sentenza n. 232 del 2014: "La delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, che disciplina le procedure per lo smaltimento dei materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, è censurata in quanto interviene nell’ambito della «tutela dell’ambiente», riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in due recenti decisioni (sentenze n. 70 del 2014 e n. 300 del 2013), che la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla «tutela dell’ambiente», affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale.

Nelle medesime decisioni, la Corte ha altresì chiarito che in materia di smaltimento delle rocce e terre da scavo non residua alcuna competenza – neppure di carattere suppletivo e cedevole – in capo alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni.

A questo proposito occorre ricordare che l’art. 266, comma 7, del codice dell’ambiente riserva allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare «la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni», senza lasciare alcuno spazio a competenze delle Regioni e delle Province autonome. A sua volta l’art. 184-bis del codice dell’ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti – a cui il sopravvenuto art. 41-bis del d.l. n. 69 del 2013 riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo – prevede che sia un decreto ministeriale ad adottare i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

La materia è dunque interamente attratta nell’ambito delle competenze dello Stato. Di conseguenza, l’impugnata delibera della Giunta regionale del Veneto, che detta una disciplina semplificata da applicarsi allo smaltimento dei residui di produzione dei cantieri di piccole dimensioni, anche se valevole in via suppletiva in attesa dell’intervento statale, ha invaso le competenze dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e deve essere annullata".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza Corte Costituzionale 232 del 2014

 

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