Se la P.A. non paga, l’appaltatore può sospendere i lavori
Si segnala che tra le novità introdotte dal c.d. “Decreto del fare” (D.L. 35/2013 convertito dalla L. 34/2013) vi è la previsione di una disciplina transitoria sul rifiuto dell’appaltatore di eseguire la propria prestazione ai sensi dell’art. 1460 c.c. (Eccezione d’inadempimento).
L’art. 6 bis del decreto ha inserito nell’art. 253 del Codice dei Contratti il comma 23 bis, che così recita: “In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale"
Ciò significa che, fino al 31 dicembre 2015, le imprese che non vengono pagate dalle amministrazioni potranno sospendere i lavori ed agire per la risoluzione del contratto, se l'ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunge il 15% dell'importo contrattuale netto, anziché il 25% come previsto in via ordinaria dall’art. 133 c. 1 D.lgs. 163/2006.
avv. Marta Bassanese
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