Scarichi delle acque meteoriche
Nel caso di specie, si discuteva della gestione degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di superfici impermeabili, consistenti in un parcheggio insistente sul lastrico solare di un edificio di Venezia.
Il gestore del parcheggio riteneva che le aree suddette integrassero la fattispecie considerata dall’art. 1, co. 3 bis-ter d.l. 144/2004, con la conseguenza di dover gestire gli scarichi di acque meteoriche attraverso lo strumento del piano di adeguamento approvato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia (PIOP).
Quest’ultimo eccepiva invece che la superficie del parcheggio rientrerebbe nella previsione dell’art. 39, co. 3 del Piano di tutela delle Acque (PTA), richiamato dal regolamento n. 226/2018 approvato dal PIOP ex art. 1, co. 3-quinquies d.l. cit.
Il TAR Veneto ha aderito all’impostazione dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!