Nel piano casa del Veneto le serre bioclimatiche devono rispettare le distanze tra pareti finestrate di cui al D.M. 1444/1968
L’art 5. della L.R. Veneto n. 13/2011 (sul piano casa) ha previsto una specifica deroga volumetrica per la realizzazione dei sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali le serre bioclimatiche, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare.
Con la D.G.R.V. 1781/2011 si è stabilito, all’art. 3, comma 2, che l’incremento volumetrico derivante dalla realizzazione di una serra bioclimatica “non concorre alla determinazione delle distanze tra edifici, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale”.
Da ciò il TAR Veneto deduce che le serre bioclimatiche devono rispettare le distanze tra pareti finestrate di cui al D.M. 1444/1968.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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