Onere di restituzione del contributo di costruzione
Il TAR Veneto ha affermato che il contributo di costruzione, essendo strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo (totale o parziale) del titolo edificatorio. Perciò, laddove il privato rinunci al PdC o non lo utilizzi, ovvero in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, sorge in capo al Comune, ai sensi dell’art. 2033 c.c., o comunque dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, con speculare diritto del privato a pretenderne la restituzione.
Legittimato ad esigere la restituzione dell’indebito è il soggetto che ha effettuato il pagamento privo di causa (titolare del PdC), mentre gli eventuali rapporti interni fra obbligato principale e terzi rimangono privi di rilievo nei confronti del Comune.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La non restituzione comporterebbe un illecito arricchimento infatti-
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!