Oneri di urbanizzazione e ristrutturazione

12 Mag 2022
12 Maggio 2022

Il T.A.R. Milano, applicando la normativa regionale lombarda, chiarisce perché il cambio d’uso realizzato con un intervento di ristrutturazione edilizia cd. pesante, ovvero tramite demolizione e ricostruzione, è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Di norma se intervento di ristrutturazione pesante si pagano gli oneri al 20% e il costo a computo metrico- se in presenza di un cambio d’uso, si paga la differenza di tariffa tra le due destinazioni e il costo -sul costo ci sono alcune sentenze che dicono che anche se l’intervento e senza opere si paga il costo per intero, in questo modi si elude il fatto che prima venga chiesta l’agibilità e poi fatto il cambio d’uso, perchè in corso d’opera il costo si paga per intero-
    Mi pare che nel caso in esame non ci sono dubbi che si paga tutto-

    ATTENZIONE poi al Dpr n. 382/2001
    Art. 17 (L) – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
    4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.
    (comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera h), della legge n. 120 del 2020)

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