Opere precarie funzionali all’attività agricola e autorizzazione paesaggistica
Il TAR Veneto si occupa di una costruzione in precario a servizio dell'attività agricola.
Da un lato si afferma che il titolo in precario esaurisce i suo effetti in via automatica, senza necessità di alcun atto formale ricognitivo o di presa d'atto ovvero di ritiro da parte del Comune (il ricorrente sosteneva che prima di ingiungere la demolizione il Comune avrebbe dovuto ritirare la concessione data).
Dall'altro lato si ribadisce (principio ora positivizzato dall'art. 149, lett b, del D.Lgs n. 42 del 2004) che le opere precarie funzionali all'attività rurale non necessitano di autorizzazione paesaggistica.
Post di Dario Meneguzzo
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