Ma per il TAR Toscana la “vicinitas” è sufficiente per impugnare il titolo edilizio: e il vicino può diventare in alcuni casi controinteressato sostanziale senza essere controinteressato formale
Il TAR Toscana si occupa della posizione giuridica del vicino che impugna il titolo edilizio del confinante. Al contrario di quanto ha affermato il TAR Veneto in varie sentenze, il TAR Toscana ritiene che la vicinitas sia sufficiente per radicare la legittimazione a impugnare il titolo edilizio del vicino, senza necessità di dimostrare alcun specifico interesse. La sentenza è interessante perchè si addentra poi su una ulteriore complessa questione: il Comune aveva annullato il titolo edilizio rilasciato a Caio e Caio aveva impugnato l'annullamento mediante un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il confinante Caio aveva allora presentato opposizione al ricorso straordinario, cosicchè Tizio ha dovuto trasporre il ricorso davanti al TAR. Si è posto allora il problema se Caio fosse legittimato a presentare l'opposizione al ricorso straordinario, visto che formalmente non è un controinteressato (non risultava, infatti, nè nominato nè facilmente identificabile dalla lettura dell'atto di annullamento del titolo impugnato). Il TAR ha risolto la questione ritenendo che Caio sia un controinteressato sostanziale (anche se non formale), ma ai soli fini della opposizione al ricorso straordinario, ma non ai fini della originaria impugnazione mediante il ricorso straordinario (e, quindi, non era necessario notificare a Caio il ricorso straordinario).
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