Pubblicato sulla G.U. il decreto legislativo 222/2016 c.d. SCIA 2
Segnaliamo che nel Supplemento Ordinario n. 52 della Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 è pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 recante: Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il provvedimento entra in vigore 11/12/2016 con la precisazione di cui all'art. 6 ovvero che: "Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017"
geom. Marco Merlo - funzionario comunale
Ciao Lorenzo
Le Regioni per esempio possono entro ceri limiti allargare l’attività edilizia libera ad altre fattispecie
Sarei arrivata alle seguenti conclusioni: 1. le norme del d. lgs d si applicano dall’11.12.16 e poi si adatteranno agli eventuali adeguamenti regionali; 2. se poi resti o meno la dia piano casa o sia sostituita dalla scia, sentiti vari legali, sembrerebbero esservi ragioni per sostenere tanto una tesi quanto l’altra; mi sembrerebbe più ragionevole pensare che la scia sostituisca anche la dia piano casa; in ogni caso, segnalo che. il procedimento resta uguale e quindi si tratterebbe solo un problema di semplice “denominazione”. Comunque risponderemo a tutti i quesiti al seminario del 20 gennaio a spinea (vedi sempre su questo sito la scheda di iscrizione). Segnalo che abbiamo già adeguato la modulistica (cil, cila, scia, pdc, scia agibilità, ecc.). Per chi fosse interessato, la può trovare sul nostro sito.
Il termine del 30 giugno 2017 è stato richiesto in sede di conferenza delle regioni il 29/9/2016 considerato il “rilievo dell’implementazione della nuova disciplina” (sic!):
10. Termini di adeguamento delle Regioni e degli Enti Locali
Considerato il rilievo dell’implementazione della nuova disciplina, è indispensabile allineare i termini di adeguamento del decreto in esame con quelli della cd. “SCIA 1”. Si chiede, inoltre, al Governo di valutare l’opportunità di fissare tale termine al 30 giugno 2017, in considerazione dei tempi necessari all’ adeguamento della modulistica, dei sistemi informativi e delle banche dati, nonché all’ adozione delle ulteriori misure organizzative necessarie a garantire l’ efficace attuazione delle disposizioni in materia di “concentrazione dei regimi”.
A tal fine si propone di aggiungere il seguente articolo:
Dopo l’art. 6 bis è aggiunto il seguente:
“Art.6 ter (Disposizioni transitorie e di attuazione)
1. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017”.
Considerata la modifica dell’art. 22 del DPR 380/2001 introdotta dal D.Lgs 222/2016, la “DIA piano casa” (art. 6 L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.) è da intendersi sostituita dalla SCIA?
buon giorno, solo per segnalare che a gennaio 2017 a spinea organizzeremo un seminario sulla scia 2 e sulle probabili modifiche degli interventi da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.
a parte l’ennesima modifica del dpr 380/01, con riduzione dei “procedimenti edilizi” … cosa può voler dire ““Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017“” ??? abbiamo forse ancora 6 mesi di tempo per accettare Cil, dia o rilasciare agibilità ??? ZAMPIERI Comune di Mira
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