La violazione di un accordo sostitutivo di provvedimento determina una responsabilità contrattuale
Il T.A.R. Milano conferma che il mancato adempimento di una convenzione di lottizzazione, stante la sua natura negoziale ex art. 11 della l. n. 241/1990, determina una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
Nella sentenza n. 2742/2014 si legge: “nel caso di specie, viene in rilevo un’ipotesi di responsabilità contrattuale, poiché il danno subito dal ricorrente è stato provocato dall’inadempimento di obbligazioni nascenti da una convenzione di lottizzazione, ossia da un atto cui può essere attribuita natura negoziale (la giurisprudenza parla in particolare di “accordo sostitutivo del provvedimento”) assoggettato alle disposizioni dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 e, in quanto applicabili, del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013 n. 159; id., 1 aprile 2011 n. 2040).
5. Si applica dunque alla fattispecie la norma contenuta nell’art. 1218 c.c. che, come noto, con riguardo al profilo della colpa, pone una regola inversa rispetto a quella sancita dall’art. 2043 c.c.: non è sul danneggiato che grava l’onere di provare la colpa del danneggiante, ma è quest’ultimo a dover dimostrare, per andare esente da responsabilità risarcitoria, che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità assoluta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr., fra le tante, Cass. Civ. sez. II, 5 aprile 1984, n. 2221)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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