Quando il proprietario può dirsi incolpevole degli abusi edilizi realizzati da terzi sul proprio immobile?

13 Mag 2024
13 Maggio 2024

Il TAR Veneto ha risposto che occorre valutare se il proprietario, estraneo all’abuso commesso da altri e che non abbia la diretta disponibilità dell’immobile (ad esempio, perché locata o concessa ad altro titolo a terzi), nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari di cui è titolare, si sia adoperato con i mezzi previsti dall’ordinamento per impedire la realizzazione degli abusi edilizi o per agevolarne la rimozione.

Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all’acquisizione, come effetto sanzionatorio della inottemperanza all’ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa.

Perché vi siano misure concretanti le “azioni idonee” ad escludere l’esclusione di responsabilità o la partecipazione all’abuso effettuato da terzi, prescindendo dall’effettivo riacquisto della materiale disponibilità del bene, si ritiene necessario un comportamento attivo, da estrinsecarsi in azioni giudiziarie (es. risoluzione per inadempimento, ricorso ex art. 700 c.p.c.), diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore.

Il proprietario deve provare di aver effettuato un’attività materiale o quantomeno giuridica per evitare l’abuso, che non può estrinsecarsi in mere dichiarazioni o manifestazioni di intenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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