Requisiti della SCIA alternativa al PdC
Il TAR Veneto ha deciso un caso in cui il privato ha erroneamente presentato una SCIA alternativa al PdC per costruire delle nuove abitazioni, poiché mancava il requisito del Piano attuativo con “precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive” ex art. 23 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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sentenza interessante perchè affronta vari temi: 1. la non ammissibilità di intervento da parte di colui che ha solo parte della proprietà (anche se oltre l’87%) in quanto non viene garantita l’unitarietà dell’intervento; 2. possibilità di presentare scia alternativa a permesso di costruire ai sensi art. 23 del dpr 380/2001 solo nel caso in cui il progetto della scia corrisponda al progetto approvato con il pua (cosa che non avviene nel caso in esame in quanto il progetto allegato al pua ha diverse caratteristiche volumetriche, formali, costruttive, ecc.); 3. possibilità di applicazione delle premialità del piano casa solo nel caso in cui il pua contenga un progetto edilizio che corrisponda a quello che si intende realizzare (cosa che non accade nel caso in esame e che è anche argomentazione del punto precedente); 4. necessità di verificare e rispettare gli indici previsti dal d.m. 1444/1968 per le diverse zone (nel caso specifico venivano superati i limiti previsti per la zona A); 5. anche se il titolo edilizio viene rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi, vi è il dovere, da parte della p.a., di verficare la sussitenza dei limiti di matrice civilistica. Insomma, molto interessante e ricca di spunti di riflessione.
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