Sottotetto abitabile
Il Consiglio di Stato ha affermato che in mancanza di un espresso divieto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è legittimo il cumulo della premialità prevista dallo strumento urbanistico per l’incremento dell’altezza massima dell’edificio mediante la realizzazione di un sottotetto abitabile, con quella consentita dalla legge sul Piano casa (nella specie, l.r. Piemonte 14 luglio 2009, n. 20) di sopraelevare di un piano.
Il sottotetto è lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante, mentre l’abitabilità del sottotetto dipende da altri fattori, in particolare dall’altezza interna.
La definizione di sottotetto è contenuta nella voce n. 23 della intesa del 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto lo schema di regolamento edilizio tipo (e il quadro delle definizioni uniformi).
Post di Alberto Antico – avvocato
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La normativa attuale sembra aver modificato (o perlomeno alleggerito) il concetto di “edificio esistente” per il recupero dei sottotetti, il che può prestarsi a un uso distorto o estensivo della deroga, permettendo in sostanza di “creare” nuovi sottotetti dove non c’erano e quindi nuove unità immobiliari, senza i limiti tipici di una nuova edificazione.
Si permette:
Di alzarne l’altezza per rendere abitabile il sottotetto (sia pure nei limiti dell’altezza media interna o minima);
Di recuperare anche volumi non nati come sottotetti;
Di utilizzare la norma sul recupero sottotetti in deroga a strumenti urbanistici, come indici di edificabilità, altezze massime, distanza tra edifici, ecc.
Questo apre la porta a un meccanismo quasi “infinito” di densificazione, che può aggirare i limiti ordinari dell’urbanistica comunale.
La norma della Regione Piemonte, che la sentenza legittima, rischia di essere utilizzata come scorciatoia per nuove edificazioni, sfruttando in modo improprio la deroga. Il concetto di “recupero” dovrebbe presupporre un volume esistente e legittimo, non la sua creazione ex novo sotto forma di “sottotetto in deroga”.
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