Titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica
Il T.A.R. ricorda l’autonomia tra il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica. Di conseguenza, un progetto potrebbe ottenere l’uno e non l’altra e, quindi, non potrebbe essere legittimamente assentito.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il problema che si pone: ha senso attivare il procedimento paesaggistico se il progetto è comunque in contrasto con le norme urbanistiche?
Anche se uno dei due è destinato a concludersi negativamente, non è detto che l’altro non possa essere esaminato.
Evita responsabilità e vizio procedurale
Non attivare il procedimento paesaggistico potrebbe portare a un vizio di procedimento, se il diniego edilizio non viene preceduto da un esame paesaggistico nei casi previsti.
Anche se un progetto è ediliziamente irrealizzabile, la P.A. potrebbe comunque avere interesse a conoscere il suo impatto paesaggistico
Si evita ricorsi futuri per omessa valutazione ambientale.
Attivare comunque il procedimento paesaggistico mette al riparo la pubblica amministrazione da eventuali censure in sede giurisdizionale, sia per vizi procedurali (come l’omessa acquisizione di un parere obbligatorio), sia per eccesso di potere (ad esempio, per aver negato un titolo senza un’istruttoria completa).
La P.A. deve comunque istruire separatamente i due procedimenti, salvo casi evidenti di manifesta inammissibilità.
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