Ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza di un immobile condominiale
Nel caso di specie, il Sindaco ordinava ai privati, in qualità di comproprietari di un edificio, dopo una segnalazione di dissesto statico, crollo e lesioni, di adottare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dell’immobile.
I privati lamentavano la cattiva applicazione dell’anagrafe condominiale, nonché la violazione norme in materia di parti comuni condominiali.
Il TAR Veneto ha respinto le censure.
A fronte dell’urgenza di prevenire ed eliminare uno stato di pericolo, non è necessario un accertamento complesso sulla qualità di pieno proprietario, essendo sufficiente, ai fini della legittimità dell’ordinanza, che il destinatario abbia in concreto con la cosa una relazione tale che gli consenta celermente di intervenire, anche difettandogli la qualità di proprietario, restando impregiudicato, nel caso in cui non sia il legittimo proprietario, la possibilità di ripetere le spese sostenute per l’intervento al legittimo proprietario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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