Un caso di silenzio-inadempimento in materia di autorizzazione paesaggistica
Nel caso di specie, il privato promuoveva un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune in merito all’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel contesto di una richiesta di PdC per la ristrutturazione con ampliamento di un edificio alberghiero, con specifico riferimento alla mancata istruttoria e al mancato invio alla Soprintendenza della documentazione tecnica ricevuta, entro il termine dei 40 giorni previsto dall’art. 146, co. 7 d.lgs. 42/2004.
Il Comune si difendeva dicendo che il progetto al quale si riferisce l’istanza si presentava analogo a quello oggetto di una precedente istanza, in relazione alla quale il Comune aveva comunicato il preavviso di rigetto.
Dopo la proposizione del ricorso il Comune denegava il PdC, per poi archiviare l’istanza di autorizzazione paesaggistica.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile, chiarendo che comunque il Comune aveva l’onere di rispondere in modo espresso al privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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post del 10 luglio:
Il Comune denegava il progetto, senza richiedere un nuovo parere soprintendentizio.
Forse in questo caso è mancato questo passaggio-
post del 10 luglio-
ll TAR Veneto ha riconosciuto la legittimità dell’operato del Comune: a fronte di un progetto caratterizzato dalle medesime criticità , addirittura aggravate sotto il profilo del consumo di suolo e della compromissione dei valori paesaggistici, la richiesta di un ulteriore parere avrebbe costituito un inutile aggravio.
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