Una strategia per far decidere ai Comuni le istanze di condono ancora pendenti…
Nel caso di specie, il privato promuoveva un ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida notificata nel 2021, con cui era sollecitata la conclusione, con provvedimenti espressi, dei procedimenti avviati con due istanze di condono, una del 1986 e una del 1995.
Il TAR Catania respingeva il ricorso, poiché riteneva (amplissimamente) decorso il termine annuale per la proposizione della suddetta azione giudiziaria, fatto decorrere dalla presentazione della domanda di condono.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ribaltato la sentenza di primo grado: l’atto di diffida ad adempiere del privato costituisce un’istanza di avvio del procedimento (rectius, di ri-avvio, ovvero di avvio di nuovo procedimento), dalla presentazione della quale decorre il termine annuale ex art. 31, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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