Agibilità e cessione delle opere di urbanizzazione di una lottizzazione
Il TAR Veneto ricorda che non è possibile accertare l’agibilità di un immobile all’interno di una lottizzazione se non è stato fatto il collaudo delle relative opere di urbanizzazione. La violazione della convenzione urbanistica (che, nel caso di specie, prevedeva l’obbligo di collaudo delle opere e la loro cessione al Comune) si ripercuote infatti sulla regolarità dei lavori eseguiti e sulla validità del titolo edilizio, e dunque non sarebbe possibile attestare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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IL MODULO SCIA DI AGIBILITA’ PREVEDE
ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO
(art. 24, comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
SEZIONE B
ASSEVERA
l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o singole porzioni della costruzione di cui alla SEZIONE A , purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni, condizioni previste dall’art. 24, comma 4, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001. I singoli edifici o le singole porzioni della costruzione risultano puntualmente individuati nell’elaborato planimetrico allegato
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