Nel secondo piano casa la deroga alla distanza dai confini era obbligatoria solo per la prima casa di abitazione

20 Gen 2014
20 Gennaio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 14 gennaio 2014 n. 14 afferma che il c.d. Piano Casa, ante L. R. Veneto n. 32/2013 (il secondo piano casa), permette di costruire in deroga alle distanze e/o agli atti di assenso del vicino-confinante richiesti dai regolamenti edilizi comunali solamente per la prima casa di abitazione.

Dato il chiaro tenore dell’art. 8, c. 4 della L. R. Veneto 08.07.2011

(secondo cui: “4. I comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a:

a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;

b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;

c) edifici produttivi;

d) edifici commerciali-direzionali),

il Collegio afferma che: “Nel merito il ricorso è infondato perché la normativa di cui all’articolo 7 delle NTA comunali richiede inderogabilmente il consenso dei proprietari dei fondi limitrofi per interventi edilizi ubicati a distanza inferiore al limite dei 5 m dai confini, come non è controverso avvenga nel caso di specie. Le argomentazioni di cui al secondo motivo sono anch’esse infondate perché, in virtù dell’invocata normativa regionale, il Comune era facoltizzato ma non obbligato a prevedere l’estensione anche agli edifici residenziali non destinati a casa di prima abitazione della possibilità di ampliamenti derogatori dalle previsioni su distanze e confini, fissandone gli eventuali limiti. È pertanto evidente che la decisione del consiglio comunale di San Pietro di Cadore, espressa nella delibera consiliare numero 27 del 23/11/2011, di confermare le modalità applicative degli interventi in questione già approvate con la precedente deliberazione consiliare numero 33 del 2009 non può ritenersi contra legem”. 

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto n. 14 del 2014

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