Si può usare la legge Veneto 2050 (l.r. 14 del 2019) se si è già usato (in parte) il vecchio piano casa?

04 Mag 2021
4 Maggio 2021

L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 ("Veneto 2050") stabilisce quanto segue.

"4.   Gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli edifici:

h)   che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge".

La circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021 su questa disposizione scrive quanto segue (e non chiarisce niente):

"Lettera h) - esclude dall’applicazione degli articoli 6 e 7 gli edifici che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale n. 14/2009, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale n. 14/2009 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge in rassegna. In sintesi, gli edifici che, in vigenza del c.d. Piano Casa abbiano già usufruito per intero del massimo dei benefici volumetrici o di superficie allora concessi, non possono fruire di ulteriori benefici derivanti da “Veneto 2050” mentre, per converso, ove abbiano utilizzato solo in parte i bonus volumetrici o di superficie consentiti dall’allora Piano Casa, potranno avvalersi delle previsioni di “Veneto 2050”.

Sono sorti dubbi su cosa voglia dire questa disposizione ed esaminiamo 3 ipotesi.

  1. Supponiamo che un soggetto abbia usato il vecchio piano casa (l.r. 14 del 2009)  solo in parte e adesso non voglia usare quello che gli resta del vecchio piano casa, ma usare Veneto 2050. Può farlo? Da un punto di vista letterale la legge impedisce di usare Veneto 2050 solo a chi ha già sfruttato tutti benefici del vecchio piano casa. Allora egli può passare direttamente a usare tutti i benefici di Veneto 2050 per intero? oppure deve scomputare quello che ha realizzato col vecchio piano casa da quello che oggi può fare con Veneto 2050? Oppure ancora, visto che è partito col vecchio piano casa, deve calcolare quanto gli restava col vecchio piano casa e vedere se questo può ancora essere realizzato con Veneto 2050 e può farlo solo se è ancora possibile con Veneto 2050 (vale a dire usare per il calcolo del volume la legge più restrittiva)? 
  2. Se il soggetto del punto 1 vuole usare solo Veneto 2050, l'edificio di partenza su cui calcolare gli ampliamenti è quello originario, prima dell'intervento col primo piano casa, oppure quello che risulta dopo l'ampliamento col primo piano casa?
  3. L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 potrebbe essere interpretato in un senso del tutto diverso, vale a dire che chi è partito col vecchio piano casa ha solo la possibilità  di arrivare in ogni caso fino all'ampliamento  massimo calcolato col vecchio piano casa, senza tenere in alcun conto la misura degli ampliamenti calcolati con Veneto 2050 e che il riferimento  a Veneto 2050 vale per le disposizioni diverse  dal calcolo dei volumi? In altre parole, può arrivare a realizzare tutto quello che poteva fare col vecchio piano casa (e che ha realizzato solo in parte), ma, per esempio, non può derogare alla distanza dai confini e non può realizzare l'edificio staccato fino a 200 m, perchè Veneto 2050 non lo consente più?

Chi ha qualche idea? 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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13 replies
  1. Anonimo says:

    SAN Vittore- rimane il fatto che se l’edificio ovvero se c ‘è a monte una certificazione che dice che l’edificio è classe A/1 non si può fare nulla-
    in sostanza va presentata asseverazione da parte del progettista che l’edificio, così come desumibile dal progetto presentato, non presenta una prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, corrispondente classe A/1;

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  2. SanVittore says:

    Dunque sembrerebbe che l’articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 (“Veneto 2050”) possa in astratto essere interpretato in due modi:
    1) se ho già usato una parte di quanto potevo fare col vecchio piano casa, posso fare il resto di quanto previsto dal vecchio piano casa, ma solo nei limiti quantitativi (anche il volume) previsti da Veneto 2050;
    2) se ho già usato una parte di quanto potevo fare col vecchio piano casa, posso fare il resto di quanto previsto dal vecchio piano casa per le quantità (il volume lo calcolo col vecchio piano casa), mentre per le altre condizioni applico Veneto 2050 (così, per esempio, non posso derogare alla distanza dai confini e non posso realizzare l’ampliamento staccato entro il limite dei 200 m).

    La tesi n. 1 non spiega, però, perchè il legislatore avrebbe fatto il discorso che posso realizzare quello che resta del vecchio piano casa, se avesse voluto dire semplicemente che posso fare quello che prevede Veneto 2050, detratto quanto ho già realizzato col vecchio piano casa.

    Quindi avrebbe più senso la tesi n. 2. Non so…

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  3. arch_mb says:

    @anonimo: magari! Non capisco, come tutti. Intendo dire: è demenziale che siamo costretti a perdere – ancora! – tempo a interpretare norme prodotte da palazzo Balbi

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  4. Roberto Travaglini says:

    Riassumo di seguito il mio modestissimo parere:
    1) la norma di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. 14/2019, elenca quali edifici sono sottratti all’applicazione degli artt. 6 e 7 della stessa legge (il che vuol dire che li sottrae agli interventi ivi disciplinati: ampliamento e, rispettivamente, demolizione e ricostruzione con ampliamento). Vista la finalità della norma, non può che essere di stretta interpretazione.
    2) la lett. h) esclude dall’applicazione degli artt. 6 e 7 gli edifici che abbiano già usufruito in toto delle premialità riconosciute dagli artt. 2 e 3 della previgente L.R. 14/2009 e s.m.i., mentre per quelli che ne abbiano usufruito solo in parte esclude la possibilità di “usufruire delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 … salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge … 14, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge”
    3) la parte riportata al punto precedente chiarisce che nel caso di utilizzo parziale delle premialità della L.R. 14/2009 non possono comunque trovare applicazione tout court gli artt. 6 e 7 della L.R. 14/2019, ma possono utilizzarsi le sole premialità residue ex L.R. 14/2009, ma “nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge”
    4) la condizione normativa da ultimo indicata significa che le premialità residue sono fruibili rispettando le condizioni descritte negli artt. 6 e 7 (nel caso di edificio in ZTO E, quelle dell’art. 8) e con le sole portate derogatorie consentite dall’art. 11
    5) risposto nei termini sopra riassunti all’ipotesi indicata al n. 1 del post pubblicato ieri, escludo la compatibilità con la disciplina dettata nell’art. 3, comma 4, lett. h), della L.R. 14/2019, dell’ipotesi descritta al punto 2 dello stesso post
    5) quanto all’ipotesi indicata al punto 3 del post, ritengo che si tratti di un altro modo di descrivere una delle opzioni indicate nel punto 1 dello stesso post, e che è l’unica che reputo corretta: è consentito utilizzare delle premialità residue della L.R. 14/2009, ma nei limiti quantitativi e qualitativi (condizioni dettate dagli artt. 6 e 7; portata derogatoria ex art. 11) della L.R. 14/2019

    Convengo, infine, che la circolare n. 1, sul punto in questione, così come su molti altri, risulta praticamente inutile.

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  5. Marco Farro says:

    A mio avviso delle tre ipotesi quella valida è la 3, perchè mi pare abbia più senso, ovvero:
    – il piano casa in generale si usa una volta sola;
    – se ho usato tutto il vecchio piano casa non posso fare altro;
    – se ho usato in parte il vecchio piano casa posso completarne l’utilizzo, come volume, ma con le regole del nuovo piano casa, perchè il vecchio non è più utilizzabile.

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  6. Anonimo says:

    arch. mb se lei ha capito tutto auguri-

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  7. arch_mb says:

    …Solo un inciso: non è demenziale che si debba discutere dell’interpretazione di una legge regionale, e per giunta del suo commentario?

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  8. Anonimo says:

    In effetti dalla circolare, per chi ha scritto che la veneto 2050, non si applica a chi ha già l’edificio in classe A/1 parla solo:
    La seconda condizione da rispettare è disciplinata dalla lettera b) che dispone l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dall’Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Sul punto pare utile ricordare che la finalità della norma regionale è quella di favorire interventi che puntino alla sostenibilità ed all’efficienza ambientale attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili; di conseguenza, tale condizione si ritiene assolta indipendentemente dal fatto che gli impianti di energia da fonti rinnovabili siano installati sulla parte ampliata o sull’edificio esistente che genera l’ampliamento.

    Non parla mai che se l’edificio è già in classe A/1 può usufruire degli altri ampliamenti, escludendo il 15%

    Rispondi
  9. Anonimo says:

    Buon giorno – qualcuno mi sa spiegare invece il commento della circolare all’art. 6 comma 7 :
    Per converso, i restanti parametri contenuti nell’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) della citata legge regionale n. 51 che si riferiscono al raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al decreto legislativo n. 192/2005, al divieto di aumento delle unità abitative, di modifica della sagoma, delle altezze di colmo e di gronda e delle pendenze delle falde, non trovano applicazione. grazie

    Rispondi
  10. Anonimo says:

    Avvocato: Lei pensi che anche la :

    LR n. 51/2019
    3. Le volumetrie dei sottotetti recuperate ai sensi della presente legge non sono computabili ai fini dell’applicazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14.

    vieta la computabilità, si figuri quindi quale sia la base di partenza per la veneto 2050- qui c’ era anche un fatto temporale, visto che non hanno tenuto conto che la legge era uscita dopo e non erano fabbricati esistenti alla data del 06 aprile 2019

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  11. Anonimo says:

    Avvocato mi pare che la circolare sia chiara invece:
    alla domanda 1 si risponde con la domanda 2 ) – l’edificio di partenza su cui calcolare gli ampliamenti è quello originario, prima dell’intervento col primo piano casa

    – 3 chiede il vecchio piano casa, e può presentare veneto 2050 per la parte che gli rimane ancora da fare, partendo dal fabbricato originario , e arrivare fino al 60 come differenza. da tenere presente che se l’edificio è già in classe A/1, salta tutta veneto 2050, perchè la norma dice chiaramente che i bonus successivi, altro 25 % ed eventuale CER devono prioritariamente partire dall’art. 6 comma 1, classe A/1 e fonte rinnovabili, quindi a mio avviso chi è già in classe A/1 non può avere altri bonus , d’altra parte si faceva anche con il vecchio piano casa, quando hanno introdotto l’ulteriore % per gli edifici in classe B, si chiedeva che edifico non era già in detta classe, altrimenti nulla-

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  12. SanVittore says:

    Però questo è già scritto nel post…

    Rispondi
  13. Anonimo says:

    Art. 3 – Ambito di applicazione.
    4. Gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli edifici:

    h) che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento
    regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge
    regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modifiche ed
    integrazioni, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale 8
    luglio 2009, n. 14 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

    Circolare n. 1
    Lettera h) – esclude dall’applicazione degli articoli 6 e 7 gli edifici che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale n. 14/2009, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale n. 14/2009 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge in rassegna. In sintesi, gli edifici che, in vigenza del c.d. Piano Casa abbiano già usufruito per intero del massimo dei benefici volumetrici o di superficie allora concessi, non possono fruire di ulteriori benefici derivanti da “Veneto 2050” mentre, per converso, ove abbiano utilizzato solo in parte i bonus volumetrici o di superficie consentiti dall’allora Piano Casa, potranno avvalersi delle previsioni di “Veneto 2050”.

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