Autorizzazione monumentale di secondo grado
Qualche volta la Soprintendenza pasticcia.
Nel caso di specie, un privato otteneva l’autorizzazione monumentale e il conseguente Permesso di Costruire per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e restauro del proprio edificio, dichiarato di interesse culturale. Il progetto approvato prevedeva la realizzazione di due posti auto nel cortile dell’edificio.
Successivamente il privato presentava tre diverse SCIA in variante al PdC, chiedendo ed ottenendo, per ciascuna di esse, l’autorizzazione monumentale preventiva (che nulla obiettava sui due parcheggi, per un totale di quattro valutazioni positive).
Vedendo arrivare la terza SCIA, il Comune non si accorgeva che l’autorizzazione monumentale era già stata ottenuta, così mandava alla Soprintendenza per le sue valutazioni.
L’Autorità paesaggistica non obiettava di essersi già pronunciata, bensì rilasciava una nuova autorizzazione monumentale, escludendo che l’area cortilizia potesse avere destinazione d’uso a parcheggio e contenere posti auto fissi.
Il TAR Veneto ha annullato quest’ultima autorizzazione che, in realtà, si qualificava come provvedimento di secondo grado.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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