Equitalia dichiara il soggetto inadempiente anche se sulla questione pende un ricorso

22 Set 2014
22 Settembre 2014

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4694 del 2014, già allegata al post che precede (cui si rinvia per l'inquadramento giuridico della questione), specifica che la pendenza di una controversia non impedisce a Equitalia di certificare che un soggetto è inadempiente.

Si legge nella sentenza: "3. Con altro ordine di censure l'appello principale di Equitalia e l'appello incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri censurano la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che non possa parlarsi di “inadempimento” tutte le volte in cui sussistano controversie giurisdizionali o giurisdizionali-amministrative.

Tali motivi di appello devono trovare accoglimento.

Deve ritenersi che l'inadempimento cui si riferisce l'art. 48 bis cit. sia quello relativo all'obbligo di pagamento delle somme contenute nella cartella esattoriale. La cartella di pagamento, presuppone l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente pubblico creditore, con cui si forma un titolo esecutivo stragiudiziale.

In assenza di provvedimenti giurisdizionali di sospensione cautelare, o di definitivo annullamento delle cartelle o dei ruoli, l'obbligo di pagamento resta valido ed efficace ed il soggetto che non effettua il versamento delle somme nei termini prescritti deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 48 bis, quale soggetto “inadempiente”.

Tale interpretazione è ricavabile anche dal D.M. n. 40/2008 che definisce le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis e, all'art. 1 lett e) definisce come “inadempimento” “il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione”.

La diversa interpretazione della normativa data dalla sentenza di prime cure non può condividersi, in quanto vanificherebbe la procedura prevista dal legislatore ex art. 48 bis ogni volta che l'inadempiente proponesse, anche in modo palesemente pretestuoso, un ricorso giurisdizionale contestando la propria inadempienza".

Dario Meneguzzo- avvocato

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